| Detrazione Fiscale 55% |
| Scritto da sdfg sdfg | |
| mercoledì 15 ottobre 2008 | |
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Nata con la finanziaria 2007 l'agevolazione del 55% continua sicuramente anche per il 2008 e molto probabilmente sino al 2010. Così prevede la nuova finanziaria per il 2008. Si tratta di una cosa molto importante in quanto permette di detrarre delle spese a volte anche di una certa consistenza fino ad un massimo di 100.000 (centomila) euro.
In sostanza
si tratta di riduzioni sull' irpef e ires per interventi mirati
soprattutto al contemimento energetico degli edifici. Vediamo di
seguito di spiegare in maniera semplice tutto ciò che bisogna sapere
per usufruire dell' agevolazione fiscale.
IN COSA CONSISTE L' AGEVOLAZIONE DEL 55% In particolare le spese agevolabili sono le seguenti: A - riduzione del fabbisogno energetico (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) B - miglioramento termico dell' edificio e quindi infissi, coibentazioni pavimenti ecc. C - installazione di pannelli solari D - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale A seconda dell' intervento da eseguire possono variare gli importi massimi detraibili. Vediamoli di seguito. Ad esempio per la lettera A di cui accennavo sopra la detrazione massima può arrivare sino a 100.000 euro. Per la lettera B e C gli importi massmi di detrazione arrivano a 60.000 euro. Per la lettera D si arriva sino ad un massimo di 30.000 euro. Condizione essenziale per usufruire dell' agevolazione di imposta è che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati esistenti. L' esistenza del fabbricato è provata dall' iscrizione dello stesso al catasto. Quindi l' immobile deve essere denunciato in catasto. Sono esclusi dalle agevolazioni come si sarà capito gli edifici nuovi in corso di costruzione.
CHI PUO ' USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%Condizione essenziale per usufruire dell' agevolazione di imposta è che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti su fabbricati esistenti. L' esistenza del fabbricato è provata dall' iscrizione dello stesso al catasto. Quindi l' immobile deve essere denunciato in catasto. Sono esclusi dalle agevolazioni come si sarà capito gli edifici nuovi in corso di costruzione. Le agevolazioni seguono l' immobile nel senso che le quote di detrazione residue non utilizzate nel caso ad esempio di vendita dell' immobile andranno a vantaggio del nuovo proprietario. Anche in caso di decesso dell' avente diritto l' agevolazione si trasmette per intero all' erede che manterrà la detenzione del bene. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non che possiedono a qualsiasi titolo l' immobile oggetto di intervento. Più nello specifico possono godere dell' agevolazione i seguenti soggetti: - persone fisiche compresi artigiani e liberi professionisti - contribuenti che hanno redditi da impresa (persone fisiche, società di persone e capitali) - associazioni tra professionisti - enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale Tra le persone fisiche rientrano anche quelli che hanno un qualsiasi diritto reale sull' immobile, condomini per interventi sulle parti comuni, gli inquilini, chi ha l' immobile in comodato. Possono godere dell' agevolazione del 55% anche i familiari che convivono con il possessore o detentore dell' immobile oggetto di intervento. (coniuge, parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado).
CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONIla detrazione del 55% non può essere cumulata con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi da altre normative nazionali. Nel caso che gli interventi che si vogliano realizzare rientrino sia nelle agevolazioni relative al risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni (es. detrazione del 36%) bisognerà scegliere o l' uno o l' altro beneficio fiscale. Quest' ultimo comunque è compatibile con altre agevolazioni che non abbiano natura fiscale (contributi, finanziamenti ecc.).
Tutte le agevolazioni sulle rinnovabili previste dalla Legge Finanziaria 2008 Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico |
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| Ultimo aggiornamento ( venerdì 24 ottobre 2008 ) |
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